Dalla
Regione Toscana
La
CARTA ETICA dello SPORT
Art.
1
Lo sport è
gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità,
intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme
agli altri.
Art.
2
Tutti hanno
diritto di fare sport per stare bene.
Art.
3
Ogni sport ha
le proprie regole ed il loro rispetto è essenziale per il
corretto svolgimento della pratica sportiva. Al pari di queste
devono essere ugualmente osservati e fatti propri i principi
che, sebbene non esplicitati nei regolamenti, danno un senso
etico allo sport.
Art.
4
La lealtà
(fair play) è fondamentale in ogni disciplina sportiva,
praticata sia a livello dilettantistico che professionistico.
Art.
5
La pratica
dello sport è componente essenziale nel processo educativo.
Art.
6
La condivisione
di regole comuni, l’elaborazione della sconfitta (saper
perdere) e l’esclusione di ogni comportamento teso a umiliare
gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione
dell'individuo.
Art.
7
La crescita
della persona attraverso lo sport si esprime nella comprensione
e nell'accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli
avversari.
Art.
8
Ogni forma di
doping è una violazione dei principi dello sport.
Art.
9
Il rispetto dei
principi etici dello sport contribuisce alla formazione di
un’etica della cittadinanza.
Art.
10
La pratica
sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e
favorisce la socializzazione e la coesione sociale fornendo
occasioni di conoscenza, comprensione e apprezzamento, anche tra
persone di diverse origini culturali.
Art.
11
Lo sport
contribuisce alla conservazione ed al miglioramento della salute
di chi lo pratica, anche attraverso l'adozione di stili di vita
salutari.
Art.
12
Per i più
giovani: una corretta pratica sportiva deve essere commisurata
all’età. È fondamentale che sia anteposta la crescita della
persona all’esasperata ricerca del successo agonistico.
Art.
13
Per i meno
giovani: una corretta pratica sportiva favorisce la
conservazione dello stato di salute e la prevenzione dalle
patologie dell'invecchiamento.
Art.
14
La pratica
sportiva deve essere adeguata alla personalità di ciascun
individuo. La sua adeguatezza è valutata da personale
qualificato in base a criteri anagrafici, biomedici e
psicologici.
Art.
15
Chiunque
esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi
pratica sport è tenuto a
guidarne l’impegno psicofisico nel rispetto della centralità,
affermata dalla
Costituzione, della persona umana.